Comunicazioni

GENTILI UTENTI
con riferimento al fallimento della Società STS Education Srl, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 504/2020 del 4 novembre 2020, vi invitiamo a prendere visione delle seguenti comunicazioni:

ISTRUTTORIA ISTANZE

  • L’Associazione FONDO ASTOI ha avviato le istruttorie relative alle istanze di rimborso pervenute, pur non essendo decorso il termine per la presentazione delle medesime, per come previsto dal Regolamento del Fondo. La deroga alla previsione regolamentare è stata posta in essere al fine di ridurre i tempi di attesa dell’esito delle domande presentate e così comunicare, in un’ottica di favore verso le famiglie richiedenti, se i contratti conclusi con STS siano o meno oggetto di copertura ai sensi di legge ( art. 47 comma 2 Codice del Turismo).
  • Ferme pertanto le singole verifiche che verranno effettuate su ogni istanza ricevuta, al fine di valutarne in primis la regolarità formale delle stesse e della documentazione richiesta ed allegata a corredo, si conferma l’esclusione dalla copertura del Fondo dei programmi di High School, poiché non configurali quali “pacchetti” ai sensi della Direttiva e del Codice del Turismo. Il soggiorno di cui ai citati programmi non è qualificabile come alloggio, ai sensi della legislazione europea e nazionale, poiché è finalizzato a costituire la dimora abituale dello studente per il periodo necessario a frequentare la scuola estera, ai fini della realizzazione dello scambio culturale finalizzato all’apprendimento della lingua e degli aspetti sociali e culturali caratterizzanti il Paese ospitante. Questo tipo di alloggio non rappresenta un servizio turistico ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2015/2302 e dall’art. 33 Cod. Tur.
  • Si conferma altresì che l’eventuale indicazione nominale di “pacchetto turistico”, contenuta nel contratto di STS, non vale a configurare il contratto come tale, dovendosi fare riferimento all’oggetto del contratto e non alla sua denominazione. Del pari, il fatto che STS abbia offerto e venduto tale prodotto attestando l’operatività della garanzia prevista per il caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e richiamando l’adesione al Fondo ASTOI, non assume alcuna rilevanza nei confronti del Fondo poiché, come specificato nella Direttiva il professionista risponde delle informazioni fornite ai propri clienti/viaggiatori, essendo tenuto a dichiarare in modo chiaro ed evidente, prima della conclusione del contratto, la natura giuridica del prodotto turistico offerto.
  • Resta confermato infine che quanto sopra indicato non ha alcuna rilevanza ai fini della insinuazione al passivo del fallimento, che – come già comunicato - è possibile ed anzi consigliabile.

POSSESSORI DI VOUCHER

La seguente comunicazione è rivolta a tutti i beneficiari/possessori di voucher emessi da STS ai sensi dell’art. 88 bis D.L. 18/2020 s.m.i. per rendere noto che le istanze di rimborso fondate su tale titolo potranno essere rivolte ed indirizzate al fondo pubblico di garanzia all’uopo istituito ai sensi dell’art. 88 bis, comma 12 ter D.L. 18/2020 s.m.i. che dispone espressamente:

“12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”

In base alla richiamata normativa è stato quindi disposto che, in caso di mancato rimborso del voucher a scadenza, a causa dell’intervenuto fallimento o stato di insolvenza dell’operatore emittente, la rimborsabilità in denaro del valore del voucher venga garantito dal Fondo Pubblico.

Il Regolamento di cui al citato comma 12 ter dell’art. 88 bis, è in fase di attuazione.