STS in Fallimento

GENTILI UTENTI,

con riferimento al fallimento della Società STS Education Srl, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 504/2020 del 4 novembre u.s, si procede ad aggiornamento della precedente comunicazione che viene pertanto sostituita dalla presente per rendere noto che :

  • L’Associazione FONDO ASTOI ha avviato le istruttorie relative alle istanze di rimborso pervenute pur non essendo decorso il termine per la presentazione delle medesime, per come previsto dal Regolamento del Fondo.   La deroga alla previsione regolamentare è stata posta in essere al fine di  ridurre i tempi di attesa dell’esito delle domande presentate e così comunicare, in un’ottica di favore verso le famiglie richiedenti, se i contratti conclusi con STS siano o meno oggetto di copertura ai sensi di legge ( art. 47 comma 2 Codice del Turismo).
  • Ferme pertanto le singole verifiche che verranno effettuate su ogni istanza ricevuta, al fine di valutarne in primis la regolarità formale delle stesse e della documentazione richiesta ed allegata  a corredo, si conferma l’esclusione dalla copertura del Fondo dei programmi di High School, poiché non configurali quali “pacchetti”  ai sensi della Direttiva e del Codice del Turismo. Il soggiorno di cui ai citati programmi non è qualificabile come alloggio, ai sensi della legislazione europea e nazionale, poiché è finalizzato a costituire la dimora abituale dello studente per il periodo necessario a frequentare la scuola estera, ai fini della realizzazione dello scambio culturale finalizzato all’apprendimento della lingua e degli aspetti sociali e culturali caratterizzanti il Paese ospitante. Questo tipo di alloggio non rappresenta un servizio turistico ai sensi  dell’art. 3 della Direttiva 2015/2302 e dall’art. 33 Cod. Tur.
  • Si conferma altresì che l’eventuale indicazione nominale di “pacchetto turistico”, contenuta nel contratto di STS, non vale a configurare il contratto come tale, dovendosi fare riferimento all’oggetto del contratto e non alla sua denominazione. Del pari, il fatto che STS abbia offerto e venduto tale prodotto attestando l’operatività della garanzia prevista per il caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e richiamando l’adesione al Fondo ASTOI, non assume alcuna rilevanza nei confronti del Fondo poiché, come specificato nella Direttiva il professionista risponde delle informazioni fornite ai propri clienti/viaggiatori, essendo tenuto a dichiarare in modo chiaro ed evidente, prima della conclusione del contratto, la natura giuridica del prodotto turistico offerto.
  • Resta confermato infine che quanto sopra indicato non ha alcuna rilevanza ai fini della insinuazione al passivo del fallimento, che – come già comunicato - è possibile ed anzi consigliabile.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori